Le sezioni di questa pagina riferiscono ai cosiddetti conti pubblici, inclusi nei documenti e atti in forma di legge previsti dalla normativa di riferimento per l'ordinamento contabile dello Stato (Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modificazioni) e quindi a tutti i documenti di contabilità di Stato che indicano le entrate (quali ad esempio i redditi tributari derivanti dall'imposizione fiscale) e le uscite dell'amministrazione dello Stato (spesa pubblica), relative ad un determinato periodo di tempo (esercizio finanziario).
Nel rispetto dei principi generali contenuti nella Legge 8 luglio 1974 n.59 "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese", la Repubblica di San Marino informa la propria attività legislativa ed amministrativa in campo economico, finanziario e sociale al metodo della programmazione, pianificazione e controllo, nonché ai principi di efficacia ed economicità, previa determinazione ed attribuzione delle competenze e responsabilità ai vari livelli decisionali e gestionali.
Il Programma Economico, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modificazioni, traccia le linee di politica economica e finanziaria che il Governo intende perseguire nel breve e medio termine, fissando le priorità di intervento. E' quindi un documento programmatico redatto dal Governo che illustra gli obiettivi prioritari della politica economica sammarinese, per ogni esercizio finanziario.
Il documento, con espresso riferimento ai risultati dell'esercizio già concluso e all'andamento della gestione finanziaria dell'anno in corso, indica per aggregati le risorse finanziarie atte al concreto raggiungimento degli obiettivi programmati.
Sulla base del Programma economico prendono vita dunque le azioni di Governo e viene impostata la Legge di Bilancio (Bilancio Previsionale dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico allargato).
Il Programma Economico deve essere predisposto ed illustrato dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio alla Commissione permanente Finanze e Bilancio entro la seconda decade del mese di luglio dell’anno precedente all’esercizio finanziario di riferimento.
Scarica l'ultimo PROGRAMMA ECONOMICO PRESENTATO ai sensi della Legge 18 febbraio 1998 n.30, Titolo II, Sezione II:
Di seguito sono invece elencati i Programmi Economici precedenti.
Il bilancio di previsione dello Stato è un atto che viene predisposto su base annuale e pluriennale, con forma di legge. Con questo atto il Consiglio Grande e Generale autorizza il Governo a prelevare ed utilizzare le risorse pubbliche necessarie per l’esecuzione delle politiche pubbliche e delle attività amministrative dello Stato, rappresentando quindi il principale documento contabile per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato.
Esso, in ossequio a quanto stabilito dalla Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modificazioni, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all’autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio) dalla Ragioneria Generale dello Stato, sulla base del Programma Economico e integrato dalle eventuali osservazioni della Commissione Consiliare Permanente Finanze, nonché dalle indicazioni ricevute dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio. La sua predisposizione avviene entro il 30 settembre di ogni anno. I progetti dei bilanci, corredati dei pareri acquisiti nei modi previsti dalla normativa citata, sono adottati dal Congresso di Stato e successivamente trasmessi al Consiglio Grande e Generale dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio entro la seconda decade del mese di novembre di ogni anno, unitamente al progetto della legge di bilancio ed ai progetti dei bilanci di previsione degli Enti del Settore Pubblico Allargato.
Tali bilanci sono approvati con Legge di Bilancio, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Ai sensi dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modificazioni, nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno e previo espletamento da parte degli organi competenti di tutte le procedure previste per la formazione del bilancio di previsione, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, ha la facoltà di sottoporre al Consiglio Grande e Generale un apposito progetto di legge di variazione al bilancio di previsione annuale.
In corso d'esercizio, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione, nei casi di provata indifferibilità, il Congresso di Stato, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, su segnalazione dei Consigli di Dipartimento, sentito il parere obbligatorio della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, ha facoltà di disporre trasferimenti di fondi fra capitoli appartenenti ad uno stesso titolo di spesa ed al medesimo Dipartimento.
I trasferimenti operati ai sensi del comma precedente, non devono compromettere l'equilibrio del bilancio e sono oggetto di definitiva formalizzazione in sede di presentazione del progetto di variazione di cui al primo comma del presente articolo o di approvazione del rendiconto generale dello Stato.
Il rendiconto generale riassume e dimostra i risultati finali della gestione del bilancio annuale dello Stato, rispetto alle previsioni riportate nel bilancio di previsione.
Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario è composto dai seguenti documenti:
a) il conto finanziario;
b) il conto dei residui;
c) il conto economico-patrimoniale;
d) il riepilogo annuale dei movimenti di cassa.
Il collegamento tra il conto finanziario e le altre componenti del rendiconto è reso possibile da appositi dispositivi di raccordo previsti dalla stessa Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modificazioni.
Si tratta quindi di un documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell’ultimo esercizio finanziario concluso, verificando a posteriori la gestione, mediante l'analisi delle operazioni effettivamente realizzate, rispetto a quelle previste nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.